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Conosciamo lo Statuto del Comune di Catania


Statuto Comunale - Istituti di Partecipazione Popolare



Per tenerVi compagnia anche durante l'estate, da oggi in poi pubblicheremo alcuni articoli dello Statuto del Comune di Catania. Lo Statuto è l'insieme delle regole fondamentali che organizzano la vita politica della città: una sorta di piccola "Costituzione".

Iniziamo con gli articoli del TITOLO IV recante le norme sugli "Istituti di Partecipazione Popolare", ovvero le norme che attribuiscono ai cittadini una serie di diritti esercitabili nei confronti dei propri amministratori.

CittàInsieme da tempo, insieme ad altre associazioni, sta tentando in tutti i modi di rendere realmente esercitabili questi diritti (finora validi solo sulla carta) attraverso la approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento attuativo (per saperne di più: www.noidecidiamo.tk 1).
ART. 40 - PRINCIPI GENERALI
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti ed i cittadini.
Attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, vengono garantite ai cittadini singoli o associati le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione ed elaborazione delle decisioni che detti organi dovranno assumere sui temi di interesse generale.

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ART. 41 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune si realizza anche attraverso le libere forme associative, costituite dai cittadini stessi nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della costituzione.

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune attraverso le loro libere forme associative assume rilevanza in relazione alla effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi nonchè alla loro organizzazione che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento o di rapporti continuativi con il Comune.

Per la realizzazione delle finalità di cui ai comuni precedenti il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali soggetto a verifica ed aggiornamento annuale; l'iscrizione all'albo, deciso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente all'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, nonchè sulla base dei criteri indicati al secondo comma del presente articolo.
L'istanza può essere presentata da associazioni, costituitesi da almeno un anno, che operino nell'ambito del territorio comunale.

Il Comune prevede apposite convenzioni con le associazioni al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.

Le concessioni di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi.
Il consiglio stabilisce inoltre annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.


Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonchè di tutte quelle che ne hanno fatto richiesta.

Le associazioni di cui al comma precedente sono tenute al rendiconto per le spese per le quali abbiano beneficiato di contributi da parte del Comune.

Il Comune provvede a pubblicare una “Guida all'associazionismo” sulla base dei dati forniti dalle associazioni.

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ART. 42 - DIRITTO DI UDIENZA
I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici interessati rientranti nelle competenze del Comune.



Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, il Sindaco, gli assessori ed i dirigenti degli uffici sono tenuti a fissare ed a rendere pubblici i giorni e gli orari riservati al ricevimento del pubblico.

Il regolamento fissa le ulteriori norme volte a favorire e disciplinare l'esercizio del diritto di udienza.

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ART. 43 - ISTANZE

I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente per oggetto questioni di interesse generale o collettivo.


Il Sindaco ha l'obbligo di ricevere, esaminare ed evadere, su relazioni degli organi o degli uffici competenti, le istanze entro il termine previsto dal regolamento.

Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonchè adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

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ART. 44 - PETIZIONI
Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o cinquecento cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitarne l'intervento in questioni d'interesse generale.


Il regolamento sulla determinazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.

Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi.
In caso d'inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere al presidente del consiglio comunale l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio
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Art. 45 - INIZIATIVA POPOLARE
I cittadini, in numero non inferiore a mille, o cinque associazioni iscritte all'albo di cui al precedente art.42, esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa.
Il diritto di iniziativa può essere esercitato anche dai consigli di circoscrizione in numero da stabilirsi in sede di regolamento.


L'iniziativa popolare si esercita altresì mediante la presentazione di un progetto da parte di almeno un terzo dei consiglieri.

L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze nonchè la disciplina giuridica del personale;
b) atti regolamentari interni e provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e delibere di bilancio.


Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organo competente.

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Art. 46 - CONSULTAZIONE POPOLARE
Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie d'interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione.
La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici, o telematici e sondaggi d'opinione.


La consultazione può essere promossa da un terzo dei componenti il consiglio comunale o da almeno tre consigli di circoscrizione con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Il consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai primi due commi del presente articolo, in apposita e pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione.
Quando ricorrono particolari ragioni d'urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.


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Art. 47 -REFERENDUM /Principi Generali
Il Comune, nelle materie di sua esclusiva competenza, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla propria attività, ammette ed indice referendum abrogativi, consultivi e propositivi in ordine a questioni d'interesse generale.


La partecipazione ai referendum consultivi, abrogativi o propositivi è estesa a tutti i cittadini e stranieri maggiorenni residenti nel territorio comunale.

Il quesito oggetto del referendum da sottoporre all'elettore deve essere formulato in materia chiara ed univoca.

Il regolamento determina le modalità per garantire alla collettività un'adeguata informazione sul contenuto dei referendum.

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Art. 48 - REFERENDUM /Limiti di ammissibilità
Un'apposita commissione speciale, formata da un rappresentante per ogni gruppo consiliare ed un rappresentante dell'amministrazione nonchè dal segretario generale o dal suo vice, dichiareranno con motivazione l'ammissibilità delle richieste di referendum.
Non possono essere sottoposti a referendum:
a) i provvedimenti nelle materie relative ad elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica del personale;
b) i provvedimenti relativi a tributi ed espropriazioni per pubblica utilità;
c) i regolamenti interni;
d) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
f) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;
g) i quesiti che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nel precedente triennio;
h) ogni altro atto o provvedimento sottratto alla disponibilità per legge o per sua natura.


I referendum non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di sei referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.
Links:
  1. http://www.noidecidiamo.tk
Post date: 2010-07-31 10:10:53
Post date GMT: 2010-07-31 09:10:53

Post modified date: 2010-09-26 14:14:17
Post modified date GMT: 2010-09-26 12:14:17

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