Nono articolo del TITOLO IV recante le norme sugli “Istituti di Partecipazione Popolare”, ovvero le norme che attribuiscono ai cittadini una serie di diritti esercitabili nei confronti dei propri amministratori.
Art. 49 – REFERENDUM CONSULTIVI
Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l’amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l’assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità.Il referendum può essere promosso:
a) da tre consigli di circoscrizione, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei propri componenti;
b) dal tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste per l’elezione del consiglio comunale, con sottoscrizioni raccolte nell’arco di tre mesi;
c) dal consiglio comunale.
speriamo che il comune si dia una mossa!